Il nonno, Luigi Costamagna, è stato il primo Sindaco Socialista di Civitanova Marche dal 1919 al 1922, cacciato e, subito dopo, ucciso dai fascisti. Lo zio materno, Pietro Ginevri, è stato, per anni, Presidente dell'Ente Comunale Assistenza e si debbono a lui sia la trasformazione, da Infermeria ad Ospedale Generale di Zona, del nosocomio di Civitanova e sia la costruzione della nuova struttura. Scomparso a soli 36 anni, anche a causa dello stress procuratogli dal suo impegno politico ed amministrativo, gli è stato recentemente intitolato il Viale di accesso all'Ospedale stesso.
Solo due esempi di un lungo elenco di militanti e dirigenti politici ed amministrativi della sua famiglia. Fu anche, e soprattutto, per la stima verso chi lo aveva preceduto che Ivo Costamagna, a soli 22 anni, il 21 Luglio 1983 venne eletto Sindaco di Civitanova Marche. Era il Sindaco più giovane d'Italia, almeno per Comuni con più di 40.000 abitanti come Civitanova. Rieletto Sindaco nel 1988 con una sorta di plebiscito di preferenze personali (più di 5000 voti), il 6 Maggio 1990 venne eletto, con un numero di preferenze mai ottenute da un candidato del PSI (9668 voti), prima Consigliere e, subito dopo Assessore Regionale con deleghe al Bilancio ed alla Cultura.
Insomma: giovane, rampante, socialista e, "persino", politicamente craxiano ed amico personale di Bobo Craxi, Costamagna era a 31 anni, quando iniziò il Golpe Giudiziario di Mani Pulite, il leader indiscusso del PSI della Provincia di Macerata. Un bersaglio "grosso" da colpire ed abbattere.
Non venne mai arrestato ma... sepolto sotto una grandinata, tra il 1992 ed il 1995, di ben 13 avvisi di garanzia. Il circuito mediatico giudiziario attivato 13 volte per dare, con grande evidenza e clamore, la notizia delle imputazioni di Costamagna che equivalevano ad una preventiva condanna di piazza ed, invece, sempre silenzioso per (NON) informare sulle 13, seppur tardive, assoluzioni.
Quello sottoelencato è il "quadro riassuntivo" delle vicende giudiziarie di Costamagna che vanno dal 5 Novembre 1992 al 28 Ottobre 2006.Può sembrare un arido "schema", conclusosi con la TOTALE ASSOLUZIONE DI IVO COSTAMAGNA DA OGNI ACCUSA ED, IN PARTICOLARE, DALL'ULTIMA, QUELLA PIU' INCREDIBILE MA, ALLO STESSO TEMPO, ESEMPLIFICATIVA DI MOLTE COSE SU CUI RIFLETTERE.
Dietro quell'arido "schema" di capi d'accusa ed assoluzioni ci sono una famiglia distrutta con la separazione dalla moglie, la morte del padre di Costamagna, militante socialista da sempre, mai ammalato ma entrato in dialisi dopo il secondo Avviso di Garanzia al figlio, la (s)vendita dell'unico patrimonio di famiglia, una casa nella Piazza centrale di Civitanova,di grande valore affettivo, venduta per pagare le spese legali necessarie per potersi difendere oltre ad una sorta di vera e propria "sospensione", di fatto, dei diritti civili, politici e lavorativi di Costamagna.
QUESTA LA "CRONOLOGIA" DEI CAPI DI ACCUSA E DEL RELATIVO ESITO DEGLI STESSI:-- 1) AVVISO DI GARANZIA: 1992 - IMPUTAZIONE: Abuso in Atti d'Ufficio - PM: Fanucci (Macerata) - DiIFENSORE: Avv.Bianchini - ESITO: Proscioglimento con Sentenza Giudice Udienza Preliminare - MOTIVAZIONE: Per non aver commesso il fatto -
-- 2) AVVISO DI GARANZIA: 1992 - IMPUTAZIONE: Abuso in Atti d'Ufficio - PM: Fanucci (Macerata) - DIFENSORE: Avv.Bianchini - ESITO: Proscioglimento con Sentenza GUP - MOTIVAZIONE: Il fatto non sussiste -
-- 3) AVVISO DI GARANZIA: 1993 - IMPUTAZIONE: Concussione - PM: Luzi (Ancona) - DIFENSORE: Avv. Bianchini - ESITO: Proscioglimento con Sentenza GUP - MOTIVAZIONE: Per non aver commesso il fatto -
-- 4) AVVISO DI GARANZIA: 1993 - IMPUTAZIONE: Abuso in Atti d'Ufficio - PM: Luzi (Ancona) DIFENSORE: Avv. Bianchini - ESITO: Proscioglimento con Sentenza GUP - MOTIVAZIONE: Il fatto non sussiste
-- 5) AVVISO DI GARANZIA: 1994 - IMPUTAZIONE: Corruzione - PM: Luzi (Ancona) - DIFENSORE: Avv.Bianchini - ESITO: Proscioglimento con Sentenza GUP - MOTIVAZIONE: Il fatto non sussiste -
-- 6) AVVISO DI GARANZIA: 1994 - IMPUTAZIONE: Disastro Colposo - PM: Luzi (Ancona) - DIFENSORE: Avv. Ranci - ESITO: Proscioglimento con Sentenza GUP - MOTIVAZIONE: Per non aver commesso il fatto -
-- 7) AVVISO DI GARANZIA: 1994 - IMPUTAZIONE: Diffamazione - PM: Luzi (Ancona) - DIFENSORE: Avv.Dean - ESITO: Assoluzione con Sentenza Pretore - MOTIVAZIONE: Remissione della Querela -
-- 8) AVVISO DI GARANZIA: 1994 - IMPUTAZIONE: Abuso in Atti d'Ufficio e Falso in Atto Pubblico - PM: Fanucci (Macerata) - DIFENSORE: Avv.Bianchini - ESITO: Proscioglimento con Sentenza GUP - MOTIVAZIONE: Il fatto non sussiste -
-- 9) AVVISO DI GARANZIA: 1994 - IMPUTAZIONE: Abuso in Atti d'Ufficio e Falso in Atto Pubblico - PM: Fanucci (Macerata) - DIFENSORE: Avv.Bianchini - ESITO: Proscioglimento con Sentenza GUP - MOTIVAZIONE: Il fatto non sussiste -
____-- 10) AVVISO GARANZIA: 1993 - IMPUTAZIONE: Reato Contabile (Corte dei Conti) - PM: Borelli (Ancona) - DIFENSORE: Avv.Ranci - ESITO: Proscioglimento in Istruttoria -
-- 11) AVVISO GARANZIA: 1993 - IMPUTAZIONE: Reato Contabile (Corte dei Conti) - PM: Borelli (Ancona) - DIFENSORE: Avv.Ranci - ESITO: Proscioglimento in Istruttoria -
-- 12) AVVISO GARANZIA: 1994 - IMPUTAZIONE: Reato Contabile (Corte dei Conti) - PM: Borelli (Ancona) - DIFENSORE: Avv.Ranci - ESITO: Proscioglimento in Istruttoria -
____-- 13) AVVISO DI GARANZIA: 1992 - IMPUTAZIONE: CONCORSO IN TENTATA CONCUSSIONE - PM: FANULI (MACERATA) - DIFENSORI: Avv.Bianchini ed Avv.Madia (I Grado - Macerata); Avv. Bianchini ed Avv.Scaloni (Appello - Ancona); Avv.Valori ed Avv.Gianzi (Studio Vassalli - Cassazione - Roma); Avv.Valori ed Avv.Gianzi (Processo di Rinvio in Appello - Tribunale di Perugia) -
ESITO: CONDANNA, IN I GRADO, AD UN ANNO DI RECLUSIONE (PENA SOSPESA) ED AL PAGAMENTO DI UNA PROVVISIONALE IMMEDIATA DI 40 MILIONI, PER DANNI MORALI E MATERIALI, ALLA PARTE CIVILE RAPPRESENTATA DALL'ING. ANTONIO VITALE, CON SENTENZA DEL 26/1/1996, CONDANNA CONFERMATA IN APPELLO CON SENTENZA DEL 7/2/1998, PRESENTATO RICORSO PER CASSAZIONE IN DATA 2/4/1998, RICORSO ACCOLTO E SENTENZA ANNULLATA CON RINVIO ALLA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA CON SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE (VI SEZIONE) DEL 6/11/1998, ASSOLUZIONE CON SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI PERUGIA DEL 28/10/2005, PASSATA DEFINITIVAMENTE IN GIUDICATO IL 14 FEBBRAIO 2006, AVENTE COME MOTIVAZIONE:
---- *IL FATTO NON SUSSISTE* ----
Questa ultima vicenda giudiziaria presenta alcune "perle" su cui non ci si può non riflettere. Il progettista, Ing. Antonio Vitale di Ancona, incaricato di redigere il Progetto per la realizzione del Porto Turistico di Civitanova,presenta, il 28 Maggio 1992, il primo elaborato accompagnandolo sia con una parcella scandalosa in cui si richiedevano oltre 500 milioni di lire per quello che era, in tutta evidenza, un semplice progetto di larga massima e sia con una lettera vaga nei riferimenti ma chiaramente ricattatoria nei confronti della Pubblica Amministrazione. Tale lettera era indirizzata al Sindaco, Augusto Frinconi, ad Ivo Costamagna quale Assessore al Bilancio ed alle Finanze della Regione Marche, Ente che avrebbe cofinanziato l'opera insieme con il Comune, e, per conoscenza, ad altri componenti della Giunta Comunale di Civitanova Marche. Il Vitale era un personaggio che tutti, in Regione, conoscevano come avvezzo, da decenni, ad una totale "ossequiosità" verso il potere politico ed in particolare verso la "sinistra democristiana" che lo aveva, infatti, "proposto" per numerosi incarichi in varie realtà delle Marche, tra cui, appunto, Civitanova, ed a cui doveva le sue fortune professionali.
Appena cambia il "clima", con il golpe giudiziario di Mani Pulite, l'Ing. Vitale cerca di ricliclarsi in un valente professionista, espressione della... "Società Civile". Costamagna e Frinconi inviano loro, per tentato ricatto alla Pubblica Amministrazione, la lettera di Vitale alla Procura di Macerata ed avviano anche una causa civile per far valutare, attraverso un arbitrato, il valore effettivo del progetto presentato e per il quale il Vitale richiedeva 500 milioni. Tale azione, proseguita anche dalle Amministrazioni successive, si concluse definitivamente nel 1999 stabilendo che ciò che spettava al Vitale erano 45 milioni di lire. Il Comune, e quindi i cittadini, aveva risparmiato quasi messo miliardo ! Costamagna e Frinconi ricevono loro, invece, il 5 Novembre 1992, dal Tribunale di Macerata, un Avviso di Garanzia per: CONCORSO IN TENTATA CONCUSSIONE. Costamagna, indignato per la vergognosa inversione dei ruoli chiede il GIUDIZIO IMMEDIATO, con dibattimento pubblico in Aula, sicuro della sua innocenza. Non si rende conto che, in quel momento storico, quella richesta veniva letta, da certi magistrati, come una sorta di "sfida" di un... tracotante socialista, rampante e craxiano. Era come imboccare, contromano, una corsia autostradale. Frinconi, che ha un ruolo politicamente minore, saggiamente sceglie il Rito Abbreviato e, suppur dopo 5 anni di rinvii ed attese, nel Maggio 1996, viene ASSOLTO perchè IL FATTO NON SUSSISTE. Appellata dal PM, la Sentenza viene CONFERMATA IN APPELLO e passa in giudicato nel DICEMBRE 1997. Per Costamagna, invece, il dibattimento di Primo Grado dura 13 mesi, dal Dicembre 1994 al Gennaio 1996, con un'impianto accusatorio che era, in modo evidente, un'unica, gigantesca, falla tutta basata in parte sulla sottile insinuazione della... "predisposizione a delinquere" di un politico ed amministratore socialista ed in parte su alcune, imbarazzate ed artefatte, testimonianze false, costruite ad arte per convalidare, sempre e tutte "de relato", una frase che Costamagna avrebbe pronunciato, confermata e ribadita dal Frinconi, di minaccia di revoca dell'incarico dell'Ing.Vitale, in un incontro a cui era presente, oltre lo stesso Vitale, solo il Sindaco Frinconi, unico titolare, come Amministrazione committente, del potere di una eventuale revoca. Frinconi, chiamato a deporre, smentisce tutto ma viene definito in Sentenza: "NON CREDIBILE IN QUANTO, ESSENDO IMPUTATO DI REATO CONNESSO, NON ERA NEANCHE SOTTOPOSTO AL VINCOLO DEL GIURAMENTO" e, sempre in Sentenza, ne viene affermata, in modo categorico, "L'EVIDENTE CORREITA'", prefigurandone una sorta di incredibile condanna preventiva e parallela. La motivazione della Sentenza di Condanna in Primo Grado di Ivo Costamagna, emessa dal Tribunale di Macerata il 26 Gennaio 1996, Presidente della Corte il giudice PACIARONI e giudice estensore POTETTI, liquida, invece, la dichiarazione spontanea di Costamagna, pronunciata prima che la Corte entrasse in Camera di Consiglio, come (TESTUALE ANCHE GRAFICAMENTE): *...dinanzi alle affermazioni di uno stimato professionista quale l'Ing. Antonio Vitale, le dichiarazioni del Costamagna, navigato politico, non sono credibili in quanto, tra l'altro, lo stesso Costamagna, è: "SOCIALISTA PER SUA STESSA AMMISSIONE"*
Il Sindaco Frinconi viene assolto, con sentenza passata in giudicato nel Dicembre 1997, perchè: *IL FATTO NON SUSSISTE* e, quindi, Costamagna, già nel Processo presso la Corte d'Appello di Ancona, che si svolge il 7 Febbraio 1998, si trova nella incredibile, giuridicamente, condizione di essere... IMPUTATO IN CONCORSO DI REATO CON PERSONA GIA' GIUDICATA INNOCENTE IN QUANTO IL FATTO NON SUSSISTE. Eppure la II Sezione della Corte di Appello di Ancona (Frinconi era stato giudicato dalla I') non accoglie le richieste della difesa di Costamagna ne per una riapertura, almeno parziale, del dibattimento, magari limitata al solo Frinconi, in considerazione che la sua posizione processuale era completamente mutata, e ne per l'ammissione agli atti della Sentenza di assoluzione del Frinconi, definitivamente passata in giudicato appena 2 giorni prima ! Il Presidente della Corte d'Appello, nel rigettare tali richieste, afferma pubblicamente in Aula che (TESTUALE): "...SI TRATTEREBBE DI UNA INUTILE PERDITA DI TEMPO IN QUANTO E' DA TUTTI, UNANIMEMENTE, RICONOSCIUTA LA COMPETENZA E LA CORRETTEZZA DEL PM E DEI GIUDICI DELLA CORTE DI MACERATA". Su queste "basi", in meno di mezz'ora, la Sentenza di Condanna viene confermata, senza neanche avere... "l'accortezza" di modificare l'imputazione di Costamagna dopo la sentenza Frinconi che, semplicemente, viene... ignorata.
---- *C'E' UN GIUDICE A... PERUGIA* ----
Dopo l'accoglimento del Ricorso di Costamagna da parte della Suprema Corte di Cassazione, avvenuto il 6 Novembre 1998, esattamente 6 anni dopo l'Avviso di Garanzia, con una Sentenza "illuminante" nelle Motivazioni con cui si Annulla la Condanna e si Rinvia alla Corte di Appello di Perugia, debbono trascorrere altri 7 anni di attesa prima che il Processo di Appello si possa tenere il 28 OTTOBRE 2005.
Neanche in questa occasione il dibattimento viene riaperto, malgrado fosse uno dei (tanti) motivi dell'Annullamento, da parte della Cassazione, della Sentenza di Ancona. Stavolta, però, è la difesa di Costamagna a rinunciarvi e ad uniformarsi alla RICHESTA DI ASSOLUZIONE, CON LA FORMULA PIU' AMPIA, IL FATTO NON SUSSISTE, CON CUI IL PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA AVEVA CONCLUSO LA SUA REQUISITORIA DURATA OLTRE UN'ORA. UN'ORA IN CUI COSTAMAGNA DEVE AVER COMPRESO FINO IN FONDO IL SIGNIFICATO DELLA CELEBRE FRASE: "ESISTE UN GIUDICE A BERLINO". IL PROCURATORE GENERALE, LA PUBBLICA ACCUSA, DEMOLISCE LUI IL CASTELLO ACCUSATORIO, SIA IN FATTO CHE IN DIRITTO, DEI GUIDICI DI MACERATA ED ANCONA.
Particolarmente significativi i passaggi in cui fa aperto rifermento ed afferma: "l'evidente condizionamento, dovuto al clima politico del 1992 -1998, subito dai giudici di I e II Grado"; "ai danni, comunque irreparabili dopo 14 anni, prodotti a Costamagna ed alla sua famiglia da una vicenda giudiziaria che non sarebbe neanche dovuta iniziare ed augurando allo stesso Costamagna, ancora relativamente giovane, di avere dalla vita una seconda opportunità";"Costamagna è evidente, dai Fatti processuali, che non ha posto in essere alcun tentativo di concussione e che, comunque, in Diritto, mai la concussione, specie il concorso in tentativo, potrebbe configurarsi attraverso il "DOLO D'IMPETO" di una frase dal... "sen fuggita"; "Qualora Costamagna avesse fatto ciò che gli si imputa avrebbe FATTO IL SUO DOVERE, dinanzi al ricatto alla Pubblica Amministrazione, posto in essere dall'Ing. Vitale";
"che non accada mai più, in nessun Tribunale della Repubblica, che per cercare di motivare una Sentenza di Condanna si arrivi a scrivere, addirittura evidenziandolo, graficamente, in grassetto: ---- *SOCIALISTA PER SUA STESSA AMMISSIONE* ----
Pubblica Accusa, prima, e Difesa, poi, (la "Parte Civile" non si è presentata) chiedono entrambe la PIENA ASSOLUZIONE DI COSTAMAGNA CON LA FORMULA PIU' AMPIA:---- *IL FATTO NON SUSSISTE* ----
LA CORTE, DOPO APPENA 13 MINUTI DI CAMERA DI CONSIGLIO, ACCOGLIE IN TOTO TALE RICHIESTA. LA SENTENZA DI ASSOLUZIONE NON VIENE APPELLATA DA ALCUNO E PASSA IN GIUDICATO IL 14 FEBBRAIO 2006.
- Sono passati 14 anni,
- (in) giustizia è fatta,
- l'Italia ed il Mondo sono completamente cambiati,
- il padre di Ivo, Mario Costamagna, è morto,
- il figlio di Ivo, Mario Costamagna, ha da poco compiuto 14 anni; - IVO COSTAMAGNA E', INVECE, RIMASTO E LO RIMARRA' PER TUTTA LA VITA: